Il Consiglio di Stato, (Sez. V, 23.3.2018, n. 1845, in: www.giustizia-amministrativa.it) ha confermato il proprio precedente orientamento per cui la doppia (o tripla) riparametrazione non è obbligatoria se non è prevista nel bando di gara (Cons. Stato, Sez. V, 27 gennaio 2016, n. 266; Cons. Stato, Sez. V, 30 gennaio 2017 n. 373, Cons. Stato, Sez. V, 12 giugno 2017, n. 2811, Cons. Stato, Sez. V, 12 giugno 2017, n. 2852, e Cons. Stato, Sez. III, 20 luglio 2017, n. 3580).
I Giudici di Palazzo Spada hanno ricordato che anche le Linee Guida ANAC n. 2 recanti “Offerta economicamente più vantaggiosa” (Delibera ANAC n. 1005 del 21 settembre 2016 in: www.anticorruzione.it) hanno previsto la mera facoltà per la stazione appaltante di procedere – in particolare quando sia stato prescelto il metodo aggregativo compensatore – alla (prima o seconda) riparametrazione dei punteggi, ma se tale facoltà è prevista nel bando di gara. E ciò era quanto affermato dallo stesso Consiglio di Stato nel parere preventivo sulle medesime Linee Guida (Cons. Stato, Sez. consultiva, 3 agosto 2016, parere n. 1767 in www.giustizia-amministrativa.it).
Pertanto, rispetto a questa dichiarata continuità con la giurisprudenza prevalente, la questione non è stata rimessa all’Adunanza Plenaria.