La Commissione Speciale del Consiglio di Stato ha reso il proprio parere (n. 1582 del 20 giugno 2018 in www.giustizia-amministrativa.it) sulla proposta di Linee Guida ANAC sull’art. 177 del Codice Appalti.
Il Consiglio di Stato ha chiarito, preliminarmente, che della proposta di Linee Guida “Solo la seconda parte è direttamente attuativa del mandato legislativo contenuto nel comma 3 dell’art. 177” mentre “La prima parte costituisce … esercizio del potere generale di “regolazione flessibile” contemplato dall’art. 213 del codice dei contratti pubblici” e, inoltre, che:
(i) “L’affidamento diretto è la condizione sufficiente per l’operatività della norma (art. 177 n.d.r.), non essendo necessario indagare se esso sia stato o meno legittimato da fonti primarie”;
(ii) “è condivisibile la scelta di sottrarre alla applicazione dell’art. 177, e quindi anche agli obblighi di esternalizzazione e di conseguente sottoposizione dei contratti a procedure di evidenza, di cui all’art. 177 cit, le fattispecie concessorie che lo stesso codice dei contratti, in via generale (art. 5 – 18) e particolare (art. 164), esclude dalla applicazione del codice stesso“;
(iii) “nell’ambito dei settori speciali, nel caso in cui il concessionario sia in astratto sottoposto all’art. 177 (cioè non rientri nella esclusione soggettiva), i contratti attuativi che egli stipuli con le collegate sono esclusi dal computo della quota obbligatoria. Essi, in sostanza, sono sempre “salvi”, anche oltre il limite del 20%”.