Il TAR Toscana, con sentenza pubblicata il 27 maggio 2019 (in www.giustizia-amministrativa.it), dopo aver dato atto che “con la sentenza n. 1310 dell’8 Agosto 2016 è stata annullata, seppur in parte qua, la delibera n. 61/2014 di integrazione al P.I.T., evidenziando peraltro l’esistenza di alcune lacune del procedimento VAS e nel relativo provvedimento“, si è oggi ulteriormente pronunciato accogliendo anche il ricorso avverso il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 377 del 28.12.2017 con cui si è decretata “la compatibilità ambientale del “Master Plan 2014-2029” dell’aeroporto di Firenze.
In particolare, il TAR ha ricordato che “il progetto esecutivo sia, di per sé, deputato ad introdurre solo le specifiche, i dettagli e le modalità delle lavorazioni da svolgere, non potendo costituire il momento in cui effettuare “scelte progettuali” o nuove “valutazioni” circa gli impatti dell’opera sulle componenti ambientali o in merito i rischi derivanti dall’esecuzione del progetto” (così, punto 2.2 in motivazione) e ha rilevato che è “il complessivo tenore delle prescrizioni che dimostra come la valutazione di compatibilità ambientale sia stata posta in essere prescindendo dall’esame dell’impatto che le nuove opere potrebbero avere sull’ambiente, in un contesto nel quale le azioni da compiere non sono sufficientemente definite e che, pertanto, richiedono inevitabilmente nuove valutazioni conseguenti all’esame istruttorio ancora da svolgere” (così, punto 3.4 in motivazione).