Ad esito della oramai nota sentenza della Corte di Giustizia UE (CGUE, Sez. V, 26 settembre 2019 – C – 63/2018 in http://curia.europa.eu) in merito alla limitazione normativa del subappalto nei contratti pubblici – già oggetto di modifica con il Decreto Sblocca cantieri e poi con la relativa legge di conversione – ANAC ha approvato l’ “Atto di segnalazione n. 8 del 13 novembre 2019 concernente la disciplina del subappalto di cui all’art. 105, comma 2 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 Approvato dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1035 del 13 novembre 2019” (in http://www.anticorruzione.it).

ANAC sollecita un ulteriore intervento normativo, offrendo una lettura della motivazione della citata sentenza CGUE per la quale non parrebbe però ammissibile prevedere il subappalto integrale delle prestazioni dell’appalto e ciò poiché (i) l’esecuzione non avverrebbe di fatto da parte dell’aggiudicatario, (ii) è vietata comunque la cessione del contratto ed (iii) è la stessa Direttiva 2014/24/UE, all’art. 71, a fare riferimento al subappalto di “parti” del contratto.

Tenuto conto delle gravi possibili implicazioni e conseguenze nonché dell’attuale stato di incertezza, in questo “balletto” che metterebbe a dura prova anche i Dervisci, il suggerimento operativo per le stazioni appaltanti è quello, allo stato, di non procedere a disapplicazioni normative pur sostenibili e in ogni caso a individuare contenuti motivazionali quanto più pregnanti riferiti alla norma di lex specialis che limiti il subappalto.

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