Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – MIT ha emanato una Circolare (in www.mit.gov.it) con la quale ha offerto la propria interpretazione, anche per l’ambito di applicazione, dell’anticipazione del corrispettivo nei contratti pubblici di appalto di cui all’art. 35, comma 18 del D.Lgs. 50/2016 recante Codice dei contratti pubblici e, in particolare, rispetto all’ampliamento di tale istituto nell’attuale stato emergenziale ai sensi dell’art. 207 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 conv. con modif. in L. 17 luglio 2020, n. 77 (in www.gazzettaufficiale.it con testo coordinato in www.gazzettaufficiale.it).
il MIT, richiamata la posizione al riguardo anche dell’Autorità Nazionale AntiCorruzione – ANAC (Delibera n. 1050 del 14 novembre 2018 in www.anticorruzione.it), ha rilevato che “va ritenuta l’applicabilità in via generale della previsione in esame anche agli appalti di importo inferiore alle soglie comunitarie ed a quelli indetti nei settori speciali” ma anche che “il legislatore ha inteso porre all’erogabilità del beneficio il solo vincolo della disponibilità delle relative somme negli stanziamenti annuali previsti nel quadro economico dell’intervento. Non può invece ritenersi che debba farsi riferimento a un capitolo di spesa specificamente destinato all’anticipazione del corrispettivo, anche qualora l’amministrazione lo abbia istituito nel proprio bilancio, essendo evidente che tale interpretazione renderebbe la disposizione inapplicabile laddove un tale capitolo non vi sia“.
Laddove la Stazione Appaltante sia tuttavia a sua volta un’impresa e non una pubblica amministrazione, occorrerà peraltro valutare se il favor per l’appaltatore e per l’anticipazione in questione, sia pure nella sua estensione emergenziale, abbia carattere inderogabile e costituisca un diritto per l’operatore economico o invece renda necessaria una più approfondita lettura delle norme, in un bilanciamento degli interessi e diritti, avuto altresì riguardo alle eventuali disposizioni regolamentari vigenti della stessa Stazione Appaltante e anche a quanto previsto o meno in proposito dalla lex specialis di gara.
Proprio sui principi ermeneutici applicabili alle norme della lex specialis, si segnala il recente pronunciamento del Consiglio di Stato (in www.giustizia-amministrativa.it) in forza del quale: “a) in relazione al contenuto regolatorio, di carattere strumentale e formale – deve applicarsi (trattandosi di volontà essenzialmente unilaterale), il canone della prevalenza della interpretazione letterale secondo buona fede, a tutela dell’affidamento dei partecipanti (cfr. artt. 1362, comma 1 seconda parte, 1366 e 1370 cod. civ.); b) in relazione al contenuto attributivo, di carattere sostanziale e finale – deve applicarsi (trattandosi di atto a rilievo bilaterale) il criterio della interpretazione complessiva delle clausole, per tener conto degli interessi concreti di entrambe le parti del futuro contratto (cfr. artt. 1362, comma 1 prima parte e 1363 cod. civ.)“.