Il Tribunale Amministrativo per la Regione Toscana, con Ordinanza n. 629 pubblicata il 19 novembre 2020 (in www.giustizia-amministrativa.it), si pronuncia in via cautelare sul procedimento autonomo di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) postuma, ai sensi dell’art. 43, comma 6 della Legge Regionale Toscana n. 10/2010 (in http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it) e dell’art. 29, comma 3 del D.Lgs. 152/2006.
In particolare, in un caso di VIA postuma, relativo al procedimento di riesame di una Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) funzionale all’adeguamento alle Best Available Techniques (BAT), di cui alla decisione della Commissione Europea del 10 agosto 2018, n. 2018/1147/UE (in https://eur-lex.europa.eu), la Sezione II del TAR Toscana, ha escluso la sussistenza del pregiudizio grave e irreparabile “stante il mancato rilascio dell’AIA, cui la VIA postuma gravata afferisce e solo in esito alla quale si produrranno conseguenze operative“.
Pertanto, ove la VIA postuma sia avviata e conclusa ai fini del riesame dell’AIA, anche per l’adeguamento alle BAT e sussistano interventi idonei a rilevare sull’operatività di un impianto, è tutt’al più con il rilascio dell’AIA, a giudizio del Collegio, che si determinano gli effetti oggetto di sindacato, quantomeno in sede cautelare.