La Legge di conversione (L. 26 febbraio 2021, n. 21) del c.d. Decreto Milleproroghe (D.L. 31 dicembre 2020, n. 183), pubblicata ieri (in G.U. n. 51 del 1.3.2021 in www.gazzettaufficiale.it e testo coordinato in www.gazzettaufficiale.it) ha ampliato il termine per l’ammissibilità di iscrizione di riserve su aspetti progettuali al 31 dicembre 2021.

Tale facoltà era stata già ammessa dal Decreto Sblocca Cantieri (D.L. 32/2019 conv. con modif. in L. 55/2019 in www.normattiva.it), sino al 31.12.2020 e ora viene confermata nuovamente, cosìcché, almeno sino alla fine del 2021, la verifica ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs 50/2016 non preclude, appunto, l’apposizione di riserve al progetto e di conseguenza è ancora a ciò esteso l’ambito di applicazione dell’accordo bonario.

Si ritiene, peraltro, che la norma vada in ogni caso coordinata con le limitate ipotesi di sospensione degli appalti pubblici, attualmente in vigore e sempre sino al 31.12.2021 in deroga all’art. 107 del Codice dei contratti, di cui all’art. 5 del Decreto Semplificazioni (D.L. 16 luglio 2020, n. 76 conv. con modif. in L. 11 settembre 2020, n. 120 in www.normattiva.it).

Pertanto, laddove l’eventuale riserva sugli aspetti progettuali (come presumibile) sia idonea ad incidere sulla realizzazione a regola d’arte dell’opera ai sensi del comma 1, lett. c), del citato art. 5 del D.L. Semplificazioni, in caso di mancato accordo tra Stazione Appaltante e appaltatore occorrerà una tempestiva (entro 15 gg.) determinazione del Collegio Consultivo Tecnico, ai sensi del comma 3 di detta disposizione.


					

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