Con la Delibera n. 206 del 9 marzo (in www.anticorruzione.it), l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha offerto alcuni chiarimenti in ordine, tra l’altro, all’oggetto dei compiti del Collegio Consultivo Tecnico (CTT), reintrodotto per gli appalti pubblici con il Decreto semplificazioni di cui al D.L. 76/2020 (in www.normattiva.it) conv. con modif. in L. 120/2020 (in www.normattiva.it) con Testo Coordinato pubblicato in G.U. Serie Generale n. 228 del 14 settembre 2020 S.O. n. 33 del (in www.gazzettaufficiale.it).

IL CCT era già stato oggetto delle Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti MIT – ora Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili – (in www.studius.it) e di ITACA (Istituto per l’innovazione e Trasparenza degli Appalti e la Compatibilità Ambientale in www.itaca.org).

L’ANAC ha, quindi, distinto, sulla base dell’articolato normativo citato (artt. 5 e 6 del Decreto semplificazioni), tra CCT istituito in appalti (a) di valore superiore e (b) inferiore alle soglie europee, chiarendo al riguardo che:

(a) per gli appalti sopra soglia “Si ritiene che il dato normativo escluda la possibilità, da parte della stazione appaltante, di sottrarre specifiche questioni all’esame del Collegio. Diversamente, si realizzerebbe una limitazione al suo funzionamento in possibile contrasto con l’obbligatorietà della relativa costituzione e con la predeterminazione ex lege delle relative attribuzioni”.

(b) per gli appalti sotto soglia “La possibilità per la stazione appaltante di circoscrivere l’ambito di intervento del Collegio consultivo tecnico è espressamente consentita, invece, nel caso di costituzione facoltativa del collegio per gli appalti sotto soglia oppure per la fase antecedente l’esecuzione, laddove la costituzione del Collegio consultivo tecnico e l’individuazione dei relativi compiti sono rimesse all’accordo delle parti. L’articolo 6 comma 4 del decreto-legge n. 76/2020, prevede, infatti, che «Per le opere diverse da quelle di cui al comma 1 le parti possono comunque nominare un collegio consultivo tecnico con tutti o parte dei compiti descritti ai commi da 1 a 3. Le parti possono anche stabilire l’applicabilità di tutte o parte delle disposizioni di cui all’articolo 5“.

Conseguentemente, si rileva che la Stazione appaltante e l’appaltatore debbano, negli appalti sopra soglia, o comunque possano, in quelli sotto soglia, deferire al CCT anche – e forse soprattutto – le decisioni in ordine alle riserve iscritte.

 

 

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