Il Senato della Repubblica nella seduta del 14 giugno ha approvato in via definitiva il testo di Legge Delega al Governo per la riforma della disciplina dei contratti pubblici che costituiva uno degli impegni già previsti nel PNRR. L’Esecutivo ha sei mesi per approvare i previsti decreti legislativi.

Si tratta del Disegno di Legge DDL S. 2330-B e in attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale sono rinvenibili sul sito del Senato il fascicolo dell’iter parlamentare e il testo (provvisorio) approvato.

In sintesi: la revisione entro 6 mesi dall’entrata in vigore della Legge Delega riguarderà:

a) stretta aderenza alle direttive europee, fase esecutiva, riduzione e razionalizzazione delle norme con ridefinizione della disciplina secondaria;

b) revisione delle competenze dell’ANAC;

c) ridefinizione e rafforzamento della qualificazione delle stazioni appaltanti al fine di conseguire la loro riduzione numerica, l’accorpamento, potenziamento della qualificazione e della specializzazione del personale operante nelle stazioni appaltanti, anche mediante la previsione di specifici percorsi di formazione;

d) favorire la partecipazione di micro e piccole imprese;

e) semplificazione della disciplina per contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

f) semplificazione delle procedure finalizzate alla realizzazione di investimenti in tecnologie verdi e digitali, in innovazione e ricerca nonché in innovazione sociale;

g) un regime obbligatorio di revisione dei prezzi;

h) facoltà di riservare la partecipazione alle procedure a operatori il cui scopo principale sia l’integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate;

i) promozione di forniture di prodotti originari di Paesi terzi non maggioritaria rispetto al valore totale dei prodotti; previsione, nel caso di forniture provenienti da Paesi non appartenenti all’Unione europea, di misure atte a garantire il rispetto di criteri ambientali minimi e dei diritti dei lavoratori, per assicurare una leale concorrenza nei confronti degli operatori economici europei;

l) generale previsione del divieto di prestazione gratuita delle attività professionali;

m) riduzione e certezza dei tempi relativi alle procedure di gara, alla stipula dei contratti;

n) razionalizzazione e semplificazione delle cause di esclusione;

o) revisione e semplificazione della normativa primaria in materia di programmazione, localizzazione delle opere pubbliche e dibattito pubblico;

p) previsione, in caso di affidamento degli incarichi di progettazione a personale interno alle amministrazioni aggiudicatrici, della sottoscrizione di apposite polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale, con oneri a carico delle medesime amministrazioni;

q) semplificazione e ridefinizione dei livelli di progettazione;

r) definizione della disciplina applicabile ai servizi di ricerca e sviluppo da parte degli organismi di ricerca e delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica;

s) revisione e semplificazione del sistema di qualificazione generale degli operatori;

t) individuazione delle ipotesi in cui le stazioni appaltanti possono ricorrere ad automatismi nella valutazione delle offerte e tipizzazione dei casi in cui le stazioni appaltanti possono ricorrere, ai fini dell’aggiudicazione, al solo criterio del prezzo o del costo;

u) ridefinizione della disciplina delle varianti e modifiche in corso d’opera in fase dell’esecuzione;

v) revisione della disciplina relativa ai servizi sociali e della ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché a quelli di servizio ad alta intensità di manodopera, per i quali i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti devono contenere la previsione di specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, prevedendo come criterio utilizzabile ai fini dell’aggiudicazione esclusivamente quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa;

z) forte incentivo al ricorso a procedure flessibili, quali il dialogo competitivo, il partenariato per l’innovazione, le procedure per l’affidamento di accordi quadro e le procedure competitive con negoziazione.

Dalla lettera aa) alla lett. ll) ulteriori principi di maggior dettaglio tra i quali, appare di particolare delicatezza:

alla lett. gg) razionalizzazione della disciplina concernente le modalità di affidamento dei contratti da parte dei concessionari

alla lett. i) semplificazione e accelerazione delle procedure di pagamento da parte delle stazioni appaltanti del corrispettivo contrattuale, anche riducendo gli oneri amministrativi a carico delle imprese;

e, infine, alla lett. ll) estensione e rafforzamento dei metodi di risoluzione delle controversie alternativi al rimedio giurisdizionale, anche in materia di esecuzione del contratto.

Il comma 4 specifica che “I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con i Ministri competenti e previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato…”.

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