L’Autorità Nazionale AntiCorruzione – ANAC ha assunto la decisione di aggiornare il Bando Tipo n. 1 con Delibera del Consiglio della seduta del 20 luglio 2022, n. 332.
Nell’allegata Nota Illustrativa, utile per stazioni appaltanti, operatori economici e pure soggetti operanti nel settore dei contratti pubblici, si offrono ampi commenti al documento e le ragioni dell’intervento.
Si tratta di modifiche (evidenziate per migliore intelligibilità nel testo dello schema disponibile dall’Autorithy) che fanno riferimento alle nuove disposizioni normative introdotte dall’articolo 47 del D.L. 77/2021 conv. con modif. in L. 108/2021 (in S.O. n. 26 a G.U. 30/07/2021, n. 181), ma pure, per quanto concerne i Raggruppamenti Temporanei d’Imprese – RTI, al portato della sentenza della Corte di Giustizia, Sez. IV, del 28 aprile 2022, C-642-2020, con cui è stata dichiarata incompatibile con l’ordinamento europeo la norma interna (di cui all’art. 83, comma del D.Lgs. 50/2016 e all’art. 92, comma 2 del D.P.R. 207/2010) sulle associazioni temporanee di imprese – ATI che rende obbligatorio per la mandataria il possesso dei requisiti previsti dalla lex specialis e l’esecuzione delle prestazioni in misura maggioritaria.
Tale pronuncia, peraltro, era già stata oggetto di recente applicazione da parte del Consiglio di Stato, Sez. VII, 31 maggio 2022, n. 4425 che aveva, altresì, rammentato il principio espresso anche dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 6 del 27.03.2019, secondo la quale in tema di RTI e con riguardo alla norma di cui all’art. 92 del D.P.R. 207/2010, la disposizione riconosce “piena libertà delle imprese partecipanti al raggruppamento di suddividere tra loro le quote di esecuzione dei lavori, sia in via preventiva (art. 92, co. 2, secondo periodo), sia in via successiva (art. 92, co. 2, quarto periodo, sia pure previa autorizzazione), fermo il limite rappresentato dai requisiti di qualificazione posseduti dall’impresa associata“.
Resta in ogni caso una qualche perplessità su come il principio “non maggioritario” circa possesso dei requisiti ed esecuzione (con connessa disapplicazione dei citati art. 83, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e art. 92, comma 2 del D.P.R. 207/2010) possa e debba essere declinato dalle stazioni appaltanti a cui ANAC, nel nuovo testo del Bando Tipo n. 1 lascia il compito di indicare le eventuali modalità con cui il raggruppamento deve ottemperare ai requisiti, nel rispetto del principio di proporzionalità.