Come ormai noto il DDL concorrenza, nel testo definitivamente approvato al Senato nei primi giorni di agosto dopo aspro dibattito parlamentare, è stato promulgato con Legge 5 agosto 2022, n. 118, recante “Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021” in GU Serie Generale n.188 del 12-08-2022.

All’art. 4 della citata L. 118/2022 sono declinati i principi per i Decreti delegati (da adottarsi entro 6 mesi dall’entrata in vigore della citata Legge delega dal 27 agosto 2022) che saranno emanati su proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (comma 1) e di parere del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari (comma 4).

Nell’attesa di verificare la tempestività di azione al riguardo del nuovo Governo e dei citati soggetti coinvolti nel procedimento di attuazione della Legge delega, si segnala che in esito al termine contemplato dalle note sentenze del Consiglio di Stato (Cons. Stato. Ad. Plen., 9 novembre 2021, n. 17 e n. 18, già commentate in nostra news del novembre 2021) e in funzione della decisione che sarà assunta dalla Corte di Giustizia sul rinvio pregiudiziale disposto dal TAR Puglia, Lecce, il TAR Marche ha accolto la sospensiva di un istante che si era vista concedere una proroga meramente annuale della concessione.

Il TAR di Ancona, con Ordinanza n. 285/2022 del 27 luglio ha infatti “Ritenuto, quanto al fumus, che le questioni prospettate necessitino di un approfondimento da riservare alla fase di trattazione del merito del ricorso, per la quale si reputa di dover fissare la pubblica udienza dell’8 novembre 2023, anche tenuto conto dell’opportunità di attendere l’esito del rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia europea, ex art. 267, comma 2, T.F.U.E., disposto dal T.A.R. Puglia, Lecce, con ordinanza 11 maggio 2022, n. 743, relativamente a una serie di questioni attinenti alla validità e vincolatività della c.d. “direttiva Bolkestein” e alla sua natura self executing, indubbiamente rilevanti ai fini della decisione sulla presente controversia; Ritenuto, in ogni caso, impregiudicate le ragioni di merito, che sussistano i presupposti per l’accoglimento della domanda cautelare nei limiti di durata delle concessioni demaniali marittime individuati dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, ovvero sino al 31 dicembre 2023 (cfr., Cons. Stato. Ad. Plen., 9 novembre 2021, n. 17 e n. 18); per l’effetto, gli atti gravati vanno sospesi nella parte in cui fissano un diverso e più restrittivo termine di scadenza“.

 

 

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