Con il D.Lgs. 201/2022 (in G.U. Serie Generale n.304 del 30-12-2022) è stato adottato il “Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica” che va a integrare il sistema che aveva visto l’approvazione ed entrata in vigore del Testo Unico sulle Società Partecipate di cui al D.Lgs. 175/2016.
Le norme entrano in vigore il 31.12.2022 (cfr. art. 39) costituiscono disciplina generale che integra e prevale sulle norme di settore (cfr. art. 4 e pensiamo alla normativa settoriale di Acqua e Rifiuti di cui al D.Lgs. 152/2006), salvo deroghe espresse previste nello stesso decreto (cfr. artt. 35 e 36).
Vengono previsti forme di incentivazione alle aggregazioni (cfr. art. 5) nonché una disciplina (cfr. art. 6) volta a stabilire la distinzione tra funzioni di regolazione e gestione nell’assetto organizzativo degli enti locali con le incompatibilità e inconferibilità.
Inoltre, è stabilito (cfr. artt. 10 e 12) che gli enti locali, nell’ambito delle rispettive competenze, possano istituire servizi di interesse economico generale di livello locale diversi da quelli già previsti dalla legge, che ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali.
Prima della procedura di affidamento è prevista apposita relazione (cfr. art. 14, commi 2 e 3) e le modalità di organizzazione della gestione dei servizi può avvenire (cfr. art. 14) con:
“a) affidamento a terzi mediante procedura a evidenza pubblica, secondo le modalita’ previste dal dall’articolo 15, nel rispetto del diritto dell’Unione europea;
b) affidamento a societa’ mista, secondo le modalita’ previste dall’articolo 16, nel rispetto del diritto dell’Unione europea;
c) affidamento a societa’ in house, nei limiti fissati dal diritto dell’Unione europea, secondo le modalita’ previste dall’articolo 17;
d) limitatamente ai servizi diversi da quelli a rete, gestione in economia o mediante aziende speciali di cui all’articolo 114 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000″.
Per l’affidamento secondo l’in house providing è disposto il rispetto dei limiti e delle modalità di cui alla disciplina in materia di contratti pubblici e di cui al citato D.Lgs. 175/2016 anche con un Piano Economico finanziario asseverato, fatte salve le discipline di settore (cfr. art. 17), oltre alla razionalizzazione periodica già stabilita all’art. 20 dello stesso TUSP.
Sono ammesse (cfr. art. 18) forme rapporti di partenariato, regolati dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, per la realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento funzionalmente riconducibili al servizio pubblico locale di rilevanza economica e tale scelta deve essere motivata nell’ambito della relazione di cui all’art. 14, comma 3.
Il Testo Unico (cfr. art. 21) non incide sui vigenti regimi di proprietà delle reti, impianti e altre dotazioni patrimoniali essenziali, come individuati ai sensi del comma 1 dagli enti competenti all’organizzazione dei servizi ed è ammesso il conferimento a società interamente pubbliche nonché la messa a disposizione a fronte di un canone.