I Giudici di Palazzo Spada, con la sentenza del 14 marzo 2023 n. 2649, hanno definito il giudizio ove l’Avv. Denis De Sanctis ha patrocinato il Comune di Lucca, offrendo chiarimenti sulla complessa disciplina allo stato applicabile alle elisuperfici, per quanto concerne le emissioni sonore, confermando quanto rilevato in prime cure dal TAR Toscana, Sez. II, 18 marzo 2016 n. 481 (pronuncia che era stata già richiamata a fondamento di quanto deciso in altro ricorso dal TAR Marche, Sez. I,8 ottobre 2022 n. 569).
In particolare, il Consiglio di Stato ha ricordato che “…In materia dispone il regolamento d.m. 1 febbraio 2006, attuativo della l. 2 aprile 1968 n.518, sulla liberalizzazione dell’uso delle aree di atterraggio, che all’art. 1 comma 1 definisce anzitutto la “aviosuperficie”, intesa come “area idonea alla partenza e all’approdo di aeromobili, che non appartenga al demanio aeronautico”. La definizione è conforme all’art. 701 comma 1 c.n., per cui “Le aviosuperfici, ivi comprese le elisuperfici, sono aree, diverse dagli aeroporti, non appartenenti al demanio aeronautico e sono disciplinate dalle norme speciali, ferme restando le competenze dell’ENAC in materia di sicurezza, nonché delle regioni, degli enti locali e delle altre autorità secondo le rispettive attribuzioni ”. Solo per completezza si aggiunge che le aree idonee a far operare aeromobili, le quali appartengano al demanio aeronautico, sono invece gli aeroporti veri e propri. … Sempre il d.m. 1 febbraio 2006, all’art. 1 comma 2, definisce “elisuperficie” ogni “aviosuperficie destinata all’uso esclusivo degli elicotteri, che non sia un eliporto”. Il concetto di eliporto si ricava poi dal regolamento ENAC 20 novembre 2011 in materia, che lo definisce “aeroporto ad uso esclusivo degli elicotteri impiegati in attività di trasporto commerciale”… Il d.m. 1 febbraio 2006 prevede per la gestione dell’elisuperficie una disciplina specifica: in sintesi estrema, all’art. 3 richiede che essa sia gestita da “persone fisiche o giuridiche le quali sono responsabili della sua rispondenza ai requisiti previsti dal presente decreto, della sua agibilità in condizioni di sicurezza”, devono essere in possesso del nulla osta previsto dall’art.4 comma 1, sono responsabili, ai sensi del comma 3, della conformità urbanistica della struttura e del rispetto delle norme di prevenzione degli incendi e devono raccogliere i dati dei movimenti, ai sensi dell’art. 5. In linea di principio poi sulle aviosuperfici complessivamente intese, e quindi anche sulle elisuperfici, il d.m. consente all’art. 6 “oltre all’effettuazione di attività non remunerate … anche le attività di trasporto pubblico, scuola e lavoro aereo”. Dal confronto con l’art. 7 del decreto stesso, di cui subito, si ricava poi per implicito, ma inequivocabilmente, che un’aviosuperficie, e quindi anche un eliporto, è idoneo a ricevere un numero indeterminato di decolli e atterraggi. Il d.m. 1 febbraio 2006 definisce poi all’art. 7 la “elisuperficie occasionale” come “qualunque area di dimensioni idonee a permettere, a giudizio del pilota, operazioni occasionali di decollo e atterraggio”, ne consente, al comma 3, l’uso per “effettuazione di attività aerea occasionale, non superiore a 100 movimenti per anno, in condizioni VFR diurno” e per “interventi di emergenza come definiti dall’ENAC”, quindi con limiti beni ndividuati; non richiede per esse la figura del gestore, come da comma 4, e prevede invece la responsabilità del pilota per la scelta dell’area, la condotta delle operazioni e, ai sensi del comma 7, il “rispetto della normativa vigente in materia di uso del territorio e di tutela dell’ambiente”.
Pertanto confermando la sentenza del TAR, il Consiglio di Stato ritiene allo stato che “l’elisuperficie per cui è causa è soggetta alla disciplina generale di cui alla l. 447/1995 in sintesi estrema perché una disciplina speciale, in tesi più favorevole, cui riferirsi manca completamente.“, poiché infatti il “d.l. 69/2013 … si è limitato ad inserire la parola “aviosuperficie” nei testi normativi … senza però modificarne in alcun modo il contenuto. In altre parole, il d.P.R. 304/2001 ed il d.m. 31 ottobre 1997 continuano a riferirsi ai soli sport motoristici e ai soli aeroporti, che come si è detto sono cosa diversa rispetto alle aviosuperfici, senza che si spieghi al loro interno come, ed entro quali limiti, si debba tener conto della specificità di queste ultime, pur nominalmente riconosciuta“.
Il Collegio ha in ogni caso concluso con il rilievo per cui “La scarsa chiarezza della disciplina di riferimento, dovuta anche alla frammentazione nel tempo degli interventi normativi, la mancata emanazione delle disposizioni regolamentari concernenti l’elisoccorso … inducono il collegio a segnalare al Governo, ex art. 58 r.d. 21 aprile 1942 n. 444 l’opportunità di risolvere le divisate antinomie, eventualmente integrando il contenuto del d.P.R. 304/2001 e del d.m. 31 ottobre 1997 con la normativa sostanziale ritenuta adeguata per le aviosuperfici, e per conseguenza per le elisuperfici, ovvero predisponendo un testo unico di tutta la materia, nell’esercizio dei poteri che competono al Governo ai sensi degli artt. 13 bis e 17 ovvero 17 bis della l. 23 agosto 1988 n. 400″.