Con la difesa dell’Amministrazione da parte degli Avvocati Denis De Sanctis e David Benedetti, il Consiglio di Stato (Sez. VII con sentenza n. 805 del 25 gennaio 2024) conferma la sentenza appellata del TAR Toscana (Sez. III sentenza n. 626 del 7 maggio 2018) e chiarisce, respingendo l’appello presentato dall’interessato alla realizzazione degli interventi edilizi previsti e richiedente singoli titoli per volumi ricompresi nel P.A.P.M.A.A., che “Atteso … che la volumetria di tali manufatti rientra nel P.A.P.M.A.A. … e che la non conformità di questa (ancora ad oggi) incide quale presupposto di fatto, … ma tutt’ora per l’appunto, ai fini del rilascio dei titoli di attuazione del P.A.P.M.A.A., per la realizzazione della volumetria dallo stesso prevista, deve perciò concludersi nel senso che non si tratta di valutare la conformità o meno di ogni possibile e singola pratica edilizia che il ricorrente abbia in animo di presentare, bensì di valutare la conformità dei titoli edilizi avanzati in attuazione del P.A.P.M.A. e la legittimità – che ad oggi ancora non vi è – di alcuni dei volumi in questo rientranti” (così in motivazione, Consiglio di Stato, Sez. VII, n. 805 del 25 gennaio 2024).
Già il TAR, difatti, aveva disposto che “nello stesso atto di approvazione del Programma, l’amministrazione aveva precisato “che l’attuazione degli interventi è comunque subordinata alla richiesta di idoneo titolo abilitativo e verificata conformità agli strumenti urbanistici ed edilizi vigenti”. E tale atto, come già in precedenza ricordato, non è stato contestato neppure in questa sede dal ricorrente. E’ intuitivo, peraltro, che poiché il Programma aziendale ha ad oggetto una pluralità di edifici e di interventi per alcuni dei quali si richiede l’utilizzo di volumetrie già esistenti, ma di cui non è accertata la legittimità edilizia (essendo stati oggetto di provvedimenti sanzionatori da parte del comune e di presentazione di Scia per la loro parziale o totale rimozione da parte del ricorrente), il Comune non poteva prescindere, ai fini del rilascio del permesso di costruire, dalla verifica preliminare della loro conformità (originaria o sopravvenuta) (così in motivazione TAR Toscana, Sez. III sentenza n. 626 del 7 maggio 2018).
In definitiva, a fronte dell’approvazione di un Programma Aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo Ambientale ai sensi del Capo III del Titolo IV della L.R. Toscana n. 65/2014 (P.A.P.M.A.A.), il rilascio dei titoli edilizi per la volumetria in esso rientrante appunto presuppone che tutta la detta volumetria in esso prevista sia legittima anche ove alcuni volumi siano oggetto di domande di accertamento di conformità che debbono necessariamente essere presentate e definite con la legittimazione dei volumi, senza che l’interessato possa invece ottenere singoli titoli edilizi per nuova volumetria o “recupero” di parte di quella esistente eventualmente e in parte già legittima.
In tali casi il diniego del titolo richiesto è dunque legittimo poiché risulta carente la presupposta presentazione e positiva definizione e dunque accoglimento delle domande di “sanatoria”.