In relazione ad una procedura di Avviso rientrante nel PNRR un’impresa insorgeva avanti al TAR del Lazio contro il Ministero con riguardo alla revoca del relativo contributo per il rilievo delle modifiche al progetto presentato e valutato come meritevole di contributo. L’Avvocatura e il controinteressato sollevavano l’eccezione di difetto di giurisdizione.
Ebbene con sentenza del 5 settembre 2024, richiamando i principi espressi dalla Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 6 del 2014 (nonché della Corte di Cassazione) per i quali:
– sussiste sempre la giurisdizione del giudice ordinario quando il finanziamento è riconosciuto direttamente dalla legge, mentre alla Pubblica Amministrazione è demandato soltanto il compito di verificare l’effettiva esistenza dei relativi presupposti senza procedere ad alcun apprezzamento discrezionale circa l’an, il quid, il quomodo dell’erogazione;
– qualora la controversia attenga alla fase di erogazione o di ripetizione del contributo sul presupposto di un addotto inadempimento del beneficiario alle condizioni statuite in sede di erogazione o dall’acclarato sviamento dei fondi acquisiti rispetto al programma finanziato, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, anche se si faccia questione di atti formalmente intitolati come revoca, decadenza o risoluzione, purché essi si fondino sull’inadempimento alle obbligazioni assunte di fronte alla concessione del contributo: in tal caso, infatti, il privato è titolare di un diritto soggettivo perfetto, come tale tutelabile dinanzi al giudice ordinario, attenendo la controversia alla fase esecutiva del rapporto di sovvenzione e all’inadempimento degli obblighi cui è subordinato il concreto provvedimento di attribuzione;
– viceversa, è configurabile una situazione soggettiva d’interesse legittimo, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo, solo ove la controversia riguardi una fase procedimentale precedente al provvedimento discrezionale attributivo del beneficio, oppure quando, a seguito della concessione del beneficio, il provvedimento sia stato annullato o revocato per vizi di legittimità o per contrasto iniziale con il pubblico interesse, ma non per inadempienze del beneficiario;
il TAR del Lazio (Roma) adito riteneva che l’atto impugnato nel presente giudizio rientrasse nella seconda delle tre categorie di provvedimenti e dunque declinava la propria giurisdizione in favore di quella del Giudice Ordinario.