L’Autorità Nazionale Anticorruzione ha ritenuto opportuno offrire indicazioni interpretative sul c.d. quinto d’obbligo di cui sull’articolo 106, comma 12, del D.Lgs. 50/2016.
Ricostruendo gli orientamenti giurisprudenziali acquisiti, il Presidente ANAC, con comunicato del 26.3.2021 (depositato presso la Segreteria del Consiglio il 30 marzo 2021 e in www.anticorruzione.it), ha rilevato che:
a) “La norma … deve essere intesa come volta a specificare che, al ricorrere di una delle ipotesi previste dai commi 1, lettera c) e 2 dell’articolo 106, qualora la modifica del contratto resti contenuta entro il quinto dell’importo originario, la stazione appaltante potrà imporre all’appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario senza che lo stesso possa far valere il diritto alla risoluzione del contratto”
b) “Nel caso in cui, invece, si ecceda il quinto d’obbligo e, sempre purché ricorrano le altre condizioni di cui all’articolo106, commi 1 e 2, del Codice, l’appaltatore potrà esigere una rinegoziazione delle condizioni contrattuali e, in caso di esito negativo, il diritto alla risoluzione del contratto“.
La motivazione della lettura offerta da ANAC poggerebbe sull’art. 72 della direttiva 24/2014, par. 5, c, sulla relazione illustrativa al codice dei contratti pubblici (con riguardo all’art. 106, commi 11, 12 e 13 del D.Lgs. 50/2016 nonché sul regime previgente di cui all’art.132, comma 4, del D.Lgs. 163/2006 l’art. 311, comma 4, del DPR 207/2010 e non sarebbe invece ammessa la configurazione dell’istituto di cui all’art.106, comma 12, del Codice come fattispecie autonoma in quanto apparirebbe “incompatibile con le indicazioni fornite al comma 2 del medesimo articolo”.