Con i commi 369-379 dell’art. 1 della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025” e pubblicata in G.U. n. 303 del 29 dicembre 2022, S.O. n. 43, sono state dettate norme, anche per l’anno 2023, ai fini della revisione prezzi degli appalti pubblici.
Con il comma 458 sempre dell’art. 1 della stessa legge e’ stato anche modificato l’art. 26 del D.L. 50/2022 conv. con modif. in L. 91/2022 (cfr. nostra seconda news del maggio 2022):
- con il nuovo comma 5 bis introdotto si prevede, ai fini dell’accesso al Fondo statale per gli interventi non finanziati da PNRR, che la Stazione Appaltante trasmette entro il 31 gennaio 2023, con le modalità stabilite dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui all’art. 1-septies, comma 8, secondo periodo, del D.L. 73/2021 conv. con modif. in L. 106/2021 (cfr. nostra prima news del maggio 2022), in luogo della copia dello stato di avanzamento dei lavori, il prospetto di calcolo del maggiore importo dello stato di avanzamento dei lavori emesso ai sensi del comma 1 del presente articolo rispetto all’importo dello stato di avanzamento dei lavori determinato alle condizioni contrattuali, firmato dal direttore dei lavori e vistato dal responsabile unico del procedimento;
- e con il seguente comma 6-bis si dispone che “Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, nonché agli accordi quadro di cui all’articolo 54 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 è adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali e a quanto previsto dall’articolo 216, comma 27-ter, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, applicando i prezzari di cui al comma 2 del presente articolo aggiornati annualmente ai sensi dell’articolo 23, comma 16, terzo periodo, del citato codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016“.