Con il Decreto Milleproroghe (art. 13, comma 2, lett. c) del D.L. 31.12.2020, n. 183 in www.gazzettaufficiale.it) il Legislatore ha confermato la precedente norma (di cui all’art. 1, comma 18 del D.L. 32/2019 conv. con modif. in L. 55/2019 c.d. Sblocca cantieri in www.gazzettaufficiale.it) che, nelle more della riforma del Codice dei contratti pubblici, riafferma il subappalto al 40% sino al 30.6.2021.
L’indicazione è rimessa alle stazioni appaltanti rispetto all’ “importo complessivo del contratto” e, quindi, lascia una parziale discrezionalità e correlato onere motivazionale, come rilevato anche a dicembre 2020 dal TAR del Lazio con ampie argomentazioni, proprio rispetto all’evoluzione giurisprudenziale e normativa (in www.giustizia-amministrativa.it).
Con sentenza coeva, tuttavia, il Consiglio di Stato, Sez. V, 17.12.2020, n. 8101 (in www.giustizia-amministrativa.it) aveva espresso diverso avviso, affermando, seppure per inciso, che in virtù del principio affermato dalla Corte di Giustizia UE (con sentenze Sez. V, 26.9.2019, C-63-18 e Sez. , 27.11.2019, C-402/18, in https://eur-lex.europa.eu), i limiti al subappalto dovevano essere disapplicati.
E anche l’Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato – AGCM, aveva in precedenza espresso proprie riserve su di un limite prefissato e rivolto un invito al Legislatore a regolare diversamente la materia (in https://agcm.it).
La scelta normativa di cui al Milleproroghe è, tuttavia, quella di riaffermare una disciplina di natura solo transitoria, che ribadisce pure il diverso limite del 30% di subappalto delle opere superspecialistiche – di cui all’art. 1, comma 2 del D.M. 10.11.2016, n. 248 (in www.mit.gov.it) e al comma 5 dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, confermato nello stesso art. 1, comma 18 dello Sblocca cantieri – e dunque probabilmente sarà oggetto di ulteriore contenzioso.