Pubblicato in Gazzetta Ufficiale (GU n.92 del 18-4-2019) il Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici” ovverosia il c.d. Decreto sblocca cantieri (testo completo in www.gazzattaufficiale.it, entrato in vigore il giorno successivo e, quindi, il 19 aprile.

In vista delle ulteriori modifiche con la conversione in Legge balza subito agli occhi l’abbandono della c.d. soft law rappresentata, soprattutto, da Decreti Ministeriali e Linee Guida ANAC (vincolanti), che resteranno in vigore almeno 180 giorni e comunque sino all’entrata in vigore del (ritorno al) Regolamento di attuazione del Codice dei contratti (vedi nuovo art. 216, comma 27-octies del D.Lgs. 50/2016, introdotto dall’art. 1, lett. mm), 5) del citato D.L. 32/2019). ANAC potrà comunque proseguire ad adottare Linee Guida, bandi tipo e altri atti (non vincolanti) ai sensi dell’art. 213 del Codice dei contratti.

Si nota: (i) la chiara applicazione della normativa sopra soglia per le gare in più lotti anche se non banditi contemporaneamente (art. 35, commi 9 e 10); (ii) la previsione della procedura aperta per tutti gli appalti di lavori inferiori alla soglia comunitaria e superiori ai 200.000 euro di valore (art. 36, comma 2, lett. d); (iii) il criterio del minor prezzo per gli appalti sotto soglia, salvo motivazione (art. 36,comma 9-bis); (iv) la comunicazione sulle ammissioni ed esclusioni che deve avvenire nel termine di 5 giorni (art. 76, comma 2-bis); (v) le commissioni di nomina “mista” (Albo ANAC e Stazione Appaltante) (art. 77, comma 3-bis); (vi) la possibile esclusione per mancato pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali anche non definitivamente accertati e per procedure di insolvenza in corso (art. 80, comma 4 e comma 5, lett. b); (vii) i punti per l’offerta economica che potranno essere superiori a 30 (art. 95, comma 10-bis); (viii) la riscrittura dei criteri di calcolo della soglia di anomalia (art. 97); (xi) il subappalto fino al 50% dell’importo del contratto e l’abolizione della terna di subappaltatori (art. 105); (x) un po’ più di chiarezza nel rito speciale sugli appalti (art. 120 del D.Lgs. 104/2010, Codice del Processo Amministrativo).

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