Con Sentenza 1119-2021 (in www.giustizia-amministrativa.it), la Sezione II del TAR Toscana, nel richiamare e ribadire propri recenti pronunciamenti, in un caso di impugnazione di provvedimento di rilascio di VIA postuma da parte di un comitato, ha ancora sottolineato, in particolare, il passaggio della sentenza n. 863 nel quale si evidenzia che “un Comitato non registrato negli elenchi del Ministero dell’Ambiente, per poter acquisire legittimazione a far valere l’interesse ambientale, del quale si rende portatore come interesse collettivo, deve essere dotato di effettiva rappresentatività, di specifica finalità statutaria, di stabilità e non occasionalità, di collegamento con il territorio; con la specificazione che il requisito della stabilità e non occasionalità richiede che il soggetto collettivo attore sia dotato di una apprezzabile consistenza, data anche dalla protrazione nel tempo dell’attività svolta; tale requisito viene invece a mancare allorquando il Comitato sia stato creato in prossimità temporale con il progetto di opera pubblica che si vuole contestare, assumendo quindi il carattere della occasionalità; la citata sentenza concludeva sul punto che “non può di converso riconoscersi legittimazione ad un Comitato che nasca specificamente in occasione dell’impugnazione di determinati atti o provvedimenti, perché in tal caso esso non è invero un soggetto che possa dirsi portatore di un interesse collettivo suo proprio, ma semplice strumento per dar ingresso alla tutela di interessi diffusi non soggettivizzati”.
Alla luce delle riferite considerazioni, nel ricorso deciso con la richiamata sentenza 1119-2021, il Collegio ha ritenuto che il Comitato ricorrente non possedesse i necessari requisiti per proporre l’azione giudiziaria, poiché esso non risultava registrato negli elenchi del Ministero dell’Ambiente e, nella specie, mancasse il requisito della effettiva rappresentatività, perché non sono state fornite indicazioni sul numero dei soggetti aderenti e che non sia idoneo un “gruppo Facebook che conta 4.174 membri …, allo stato della elaborazione giurisprudenziale, ad integrare la vera e propria partecipazione al soggetto collettivo e quindi a dar corpo alla rappresentatività del Comitato”, tanto più che lo stesso Comitato ricorrente risulta costituito non molto tempo prima dell’azione e già nel proprio statuto contiene uno specifico riferimento alla sua volontà di intervenire con riferimento ai provvedimenti poi censurati nel giudizio e, quindi, “oltre alla mancata dimostrazione della sua rappresentatività, non ha neppure un radicamento nello svolgimento di attività a tutela dell’ambiente nel territorio, apparendo piuttosto come concentrato su unico e specifico obiettivo”.
Il TAR Toscana, pertanto, quanto alla legittimazione all’impugnazione di provvedimenti in materia ambientale da parte di comitati, ha confermato l’orientamento del c.d. “doppio binario”, già accolto con precedenti sentenze n. 863/2021 (in www.giustizia-amministrativa.it) e n. 978/2021 (in www.giustizia-amministrativa.it), così come già espressa dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 6/2020 (in www.giustizia-amministrativa.it).