Con sentenza del TAR Toscana del 18 novembre 2024 è stato accolto il ricorso con cui si chiedeva l’annullamento dei provvedimenti che avevano autorizzato la realizzazione di quattro campi PADEL coperti.
Il TAR in particolare ha rilevato in via preliminare che “In punto di interesse, e, ancor prima, di legittimazione ad agire, deve ulteriormente osservarsi che i ricorrenti con la memoria di replica ex art. 73 c.p.a. hanno fornito la prova – che non incorre nelle ordinarie preclusioni processuali (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 13 luglio 2022, n. 5926), ma che comunque è da considerarsi tempestiva perché introdotta in giudizio con il primo atto difensivo successivo alle eccezioni avversarie – di essere proprietari di abitazioni poste immediatamente a ridosso del nuovo impianto sportivo realizzato dalla controinteressata“, così chiarendo circa il momento utile per provare la legittimazione.
Inoltre, sul pregiudizio necessario a fondare l’interesse a ricorrere, ulteriore alla mera vicinitas, in aderenza a quanto statuito dal Cons. Stato, A.P., 9 dicembre 2021, n. 22, il TAR ha affermato che “i ricorrenti già con l’atto introduttivo del giudizio hanno lamentato la perdita della visuale che in precedenza si godeva dalle loro abitazioni e dalle relative pertinenze, e l’assunto è convalidato dall’ampia documentazione fotografica in atti, la quale effettivamente attesta come la copertura dei campi da padel prevista dal progetto della controinteressata determini una sicura perdita non solo di visuale, ma anche di luce e aria a carico delle abitazioni dei ricorrenti, prospicienti il nuovo manufatto e poste a brevissima distanza da esso (…). Né rileva la maggiore o minore qualità panoramica della visuale, non potendosi dubitare dell’impatto peggiorativo, anche in termini di diminuito valore commerciale degli immobili, provocato dalla vicinanza di una nuova costruzione che occlude una vista o un affaccio prima liberi, senza che la configurabilità del pregiudizio richieda la titolarità di un vero e proprio diritto di veduta panoramica” in tal modo sottolineando il rilievo, pur senza diritto di veduta, della preesistenza di una visuale compromessa in tutto o in parte da una costruzione vicina.
Ancora, quanto alla struttura di copertura dei PADEL il TAR ha stabilito che “la rilevanza urbanistico-edilizia degli impianti sportivi, ove comportanti la trasformazione permanente di suolo inedificato, è sancita espressamente dall’art. 134 co. 1 lett. m) della legge regionale toscana n. 65/2014, che ne sottopone la realizzazione al regime del permesso di costruire, coerentemente con la nozione di nuova costruzione ricavabile dall’art. 3 co. 1 lett. e) del d.P.R. n. 380/2001. Specularmente, sul presupposto che si tratti di strutture non incidenti in modo significativo o permanente sulle risorse del territorio, la stessa legge regionale n. 65/2014 all’art. 137 co. 1 lett. b) n. 3) esclude la rilevanza edilizia delle coperture pressostatiche stagionali per lo svolgimento di attività sportive o ricreative al coperto, purché mantenute in opera per periodi di tempo non superiori a novanta giorni consecutivi. Così come risponde alle regole ordinarie in materia di titoli abilitativi, allo stesso modo la costruzione di impianti sportivi è subordinata al rispetto della disciplina urbanistica e della normativa di settore rilevante ai fini del legittimo esercizio dell’attività edilizia. In quanto interventi che possono implicare trasformazioni territoriali permanenti, gli impianti sportivi debbono pertanto essere conformi, innanzitutto, agli strumenti urbanistici locali e agli atti di governo del territorio” e all’opposto delle strutture pressostatiche e temporanee “è evidente l’assimilabilità della copertura in questione a una nuova costruzione, tale dovendosi ritenere, com’è noto, qualunque manufatto o struttura, anche leggeri e/o prefabbricati, che siano diretti a soddisfare esigenze non temporanee (art. 3 co. 1 lett. e) d.P.R. n. 380/2001, cit.), e questo a maggior ragione laddove si tenga conto del rilevante impatto territoriale prodotto dalla struttura, che occupa una superficie di oltre 1.200 mq per un’altezza di dieci metri, determinando una più che significativa modificazione dello stato dei luoghi“.