La Corte dei conti, Sezioni Riunite in sede giurisdizionale, con sentenza n. 1/2020/RIS del 21 gennaio 2020 ((giudizio 660/SR/RIS in corteconti.it) si è pronunciata sulla nozione di controllo pubblico (trattato anche in nostra news di ottobre 2019 in http://www.studius.it) delle fondazioni lirico-sinfoniche accogliendo il ricorso promosso dalla Fondazione Teatro della Scala di Milano contro l’inserimento nell’elenco ISTAT delle Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell’art. 1, comma 3, Legge 31 dicembre 2009, n. 196 in attuazione del nuovo sistema europeo dei conti nazionali e regionali – Sec 2010 (in sostituzione del Sec 95) – definito nel Regolamento Ue n. 549/2013, pubblicato il 26 giugno 2013 (in http://eur-lex.europa.eu).
La Corte dei conti, richiamati i principi espressi in materia di controllo pubblico, anche congiunto, dalla Corte di Giustizia UE e confermando un proprio precedente pronunciamento (C. conti, sez. riun., 14 marzo 2019, n. 7/2019/RIS, che ha escluso dall’elenco ISTAT il C.R.U.I.) ha rilevato che “Anche se l’interpretazione formale e letterale delle previsioni del SEC 2010 imporrebbe di considerare rilevante, a fini contabili, solo il controllo esercitato da una P.A. singola, il Collegio ritiene di aprire il concetto sino ad ammettere anche un controllo pubblico congiunto, ma sul presupposto irrinunciabile dell’esistenza dei predetti strumenti di coordinamento, di fonte legislativa, statutaria, contrattuale o provvedimentale, purché a carattere vincolate e sempre nel rispetto del sovraordinato principio di effettività”.
In particolare, la Corte ha ribadito che “in caso di un “controllo pubblico frazionato o plurimo” (ovverosia proveniente da più Amministrazioni), il concetto di controllo posto dal SEC 2010 richiede l’esistenza di meccanismi di coordinamento tra le Amministrazioni partecipanti dai quali possa emergere che l’entità formalmente privata sia effettivamente controllata dalle P.A., non essendo sufficiente nemmeno che le svariate Amministrazioni siano titolari della maggioranza dei voti negli organi dell’ente titolari del potere decisionale. Tali coordinate ermeneutiche, del resto, si conciliano anche con i principi recentemente posti, in materia di società sotto controllo pubblico, dal Legislatore e da queste Sezioni riunite. Si è ritenuto, sia pure applicando un regime giuridico diverso (il d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 – testo unico sulle società a partecipazione pubblica), che il concetto di “controllo pubblico congiunto”, ai fini del T.U.S.P., presupponga necessariamente l’unanimità di cui discorre l’art. 2, comma 1, lett. b), essendo irrilevante, ai fini del controllo pubblico, che le svariate Amministrazioni siano titolari della maggioranza dei voti tanto in assemblea che in consiglio di amministrazione – C conti, sez. riun., 22 maggio 2019, n. 16/2019/EL; C. conti, 29 luglio 2019, n. 25/2019/EL)”.
Pertanto, tale controllo è da escludersi nella Fondazione Teatro della Scala di Milano poiché non sono contemplati strumenti tecnici di coordinamento idonei a far prevalere la volontà della “parte pubblica” (complessivamente considerata), ma, all’opposto, è da escludersi ogni tipo di influenza delle P.A. sulla politica e programmazione gestionale della Fondazione. Infine, la Corte sottolinea una accertata autonomia finanziaria della Fondazione posto che “Lasciando in disparte il problema in ordine al se tali contributi privati siano da qualificarsi o meno “ricavo da vendita”, certamente trattasi di entrate proprie derivanti dal settore privato e non da quello pubblico. Tali contributi, unitamente alle altre entrate proprie qualificate, anche dall’ISTAT, ricavi da vendite, raggiungono un livello molto alto (circa il 70% su un arco pluriennale)“.