Lo Sblocca Cantieri, prima il Decreto Legge (D.L. n. 32/2019 in G.U. n. 92 del 18 aprile 2019 in www.gazzettaufficiale.it) e poi la legge di conversione (L. n. 55/2019 in G.U. n. 140 del 17 giugno 2019 in www.gazzettaufficiale.it), è vigente oramai da settimane.

Si sono tuttavia determinati da subito alcuni problemi per le Stazioni Appaltanti in particolare sull’applicazione delle norme introdotte da Decreto e Legge ai contratti già in fase di esecuzione, alle procedure avviate con bando, avviso o invito nella vigenza del Decreto, ma aggiudicate dopo la sua conversione e alle gare già programmate o oggetto di determina a contrarre, ma non bandite; ovvero ancora a contratti aggiudicati su invito o richiesta di preventivo (affidamento diretto di cui al modificato art. 36, comma 2 lett. a) e b) del D.Lgs. n. 50/2016).

A questo riguardo si ritiene che le Stazioni Appaltanti avranno l’onere di soffermarsi sull’esame non soltanto del Testo Coordinato di Legge e Decreto, ma delle singole disposizioni di Decreto e Legge di conversione (e non solo l’allegato che modifica il D.L.) ai fini di individuare il distinto regime di applicazione.

Solo per alcune disposizioni è infatti tendenzialmente chiaro, in quanto espresso dalla Legge di conversione.

L’analisi sarà di particolare complessità, ma eviterà serie conseguenze e probabili contenziosi.

Ad esempio: in materia di subappalto e in particolare nei contratti di durata pluriennale, occorrerà che le Stazioni Appaltanti e i RUP in fase di esecuzione risalgano al momento in cui è stata bandita la procedura prima di autorizzare o non autorizzare un’attività in subappalto (sino al 30%, 50% o 40% del valore del contratto?). E per i lavori con categorie superspecialistiche, ancora regolate dal D.M. 248/2016? E per le concessioni?

Attualmente la norma che regola il subappalto – ma non è la sola – non è più espressa soltanto all’interno del Codice dei contratti modificato (all’art. 105, anzi in parte sospeso nell’efficacia e all’art. 174), ma anche nella norma “sperimentale” (contenuta prima nel D.L. e poi nella Legge di conversione). E ciò quantomeno sino al 2020!

Potrebbe essere pertanto opportuno specificare, con apposita clausola nel contratto da sottoscrivere o con integrazione del contratto sottoscritto, le norme a questo applicabili.

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