In esito a verificazione disposta dal Collegio ed espletata in sede di giudizio di appello con compensi liquidati in sentenza (5565/2023), i componenti dell’organo verificatore proponevano istanza per la revisione della sentenza e con Ordinanza 2556/2024 del 15 marzo 2024, la sezione II del Consiglio di Stato ha rimesso ai sensi dell’art. 99, c. 1 c.p.a. all’Adunanza Plenaria le questioni in ordine a:

a) se debba considerarsi comunque appartenente alla giurisdizione del giudice amministrativo, anche in considerazione della natura bifasica del procedimento giurisdizionale di liquidazione del compenso, il giudizio di opposizione al decreto di liquidazione del compenso all’ausiliario emanato dallo stesso giudice amministrativo;

b) in caso di risoluzione positiva della questione sub a), quale sia l’individuazione della normativa applicabile, dal momento che non risulta prima facie compatibile col processo amministrativo il rito di cui all’art. 15 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, richiamato dall’art. 170 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, e in particolare se vada seguito il rito in udienza pubblica o in camera di consiglio;

c) ovvero, sempre in caso di risoluzione positiva della questione sub a), se debba essere applicato in quanto compatibile (e nella misura in cui sia compatibile col processo amministrativo) l’art. 15 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.

 

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